Risarcimento danni da immobili con vizi di costruzione

Come ti possiamo aiutare?

Può capitare che, dopo l’acquisto di un immobile, si rivelino dei vizi prima ignorati.

La legge concede degli strumenti di tutela al neo-proprietario che si ritrovi con un bene difforme da quello che credeva di aver acquistato, che si differenziano a seconda che siano utilizzabili nei confronti del mero venditore o del costruttore.

Nella stessa situazione ci si può ritrovare anche a seguito di una ristrutturazione mal eseguita dall’impresa esecutrice delle opere.

In ogni caso, per evitare il peggioramento della situazione ed ulteriori danni è necessario agire tempestivamente, affidandosi ad esperti del settore.

Grazie ai nostri consulenti tecnici possiamo effettuare delle perizie precise e complete e iniziare una trattativa con la controparte per riuscire ad ottenere il risarcimento integrale del danno subito, per quanto possibile senza attivare una causa civile.

Cosa si intende per vizi degli immobili?

In tema di risarcimento danni per immobili con vizi di costruzione è necessario analizzare quali sono i difetti considerati gravi e quindi risarcibili.

L’art. 1669 c.c. sottolinea che si deve trattare di fenomeni in grado di determinare un’alterazione dello stato normale, rendendo quindi l’edificio inabitabile o di penosa abitazione.

Ci possono essere, ad esempio, gravi deficienze costruttive, se l’opera è stata realizzata con materiali non idonei, ma anche carenze riconducibili al progetto stesso.

I difetti possono anche riguardare una parte limitata dell’edificio, se in grado di incidere in modo rilevante sulla funzionalità e comportando una menomazione nel godimento dello stesso.

Le gravi carenze possono, inoltre, incidere “su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ecc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici”, (Cassazione civile, sez. II, 28 aprile 2004, n. 8140).

Va sottolineato che la conoscenza dei difetti si considera effettiva soltanto nel momento in cui i soggetti abbiamo acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e non solo presunta. In sostanza non è sufficiente avere percepito meri segnali di vizi, ma deve essere effettuata una perizia tecnica in grado di dimostrare i fenomeni e una chiara individuazione delle loro cause.

​Quali danni sono risarcibili?

Il danno che può essere risarcito corrisponde agli importi necessari per le riparazioni, ma l’interessato può richiedere anche la differenza di valore tra il bene viziato e quello integro.

In alcuni casi, infatti, anche in seguito all’eliminazione dei difetti riparabili, l’immobile risulterà comunque menomato, e di conseguenza avrà un valore inferiore ad uno identico ma integro.

In tal caso il risarcimento del danno è collegato anche alla diminuzione patrimoniale subita.

VUOI OTTENERE UN RISARCIMENTO DANNI?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

Lun-Ven 9.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Oppure compila il modulo per essere ricontattato