Risarcimento danni da Sinistri stradali

Come ti possiamo aiutare?

Per riuscire ad ottenere l’indennizzo, è molto importante inviare correttamente la richiesta, senza commettere errori o imprecisioni che potrebbero compromettere il buon risultato della richiesta.
Inoltre, molto spesso è necessario avviare delle trattative con la controparte per ottenere un congruo risarcimento,

Abbiamo una comprovata esperienza nella gestione dei danni derivanti da:

  • infortunistica stradale e civile con particolare riguardo alle problematiche inerenti gli eventi mortali, i danni ultramassimale, i sinistri complessi, le truffe ai danni delle assicurazioni, danni alla persona, con particolare riguardo alle macrolesioni, ai danni riflessi ai congiunti, alle conseguenze patrimoniali, alla perdita di chance;
  • sinistri con veicoli o natanti: a) assicurati; b) non identificati; c) non assicurati; d) assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa; e) posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
  • sinistri con veicoli immatricolati in Italia e all’estero, avvenuti in Italia o all’estero;
  • sinistri con più di due veicoli coinvolti;
  • sinistri in assenza di collisione tra i veicoli coinvolti;
  • sinistri causati da veicolo rubato;
  • sinistri con macchine agricole;
  • sinistri derivanti da strade dissestate;
  • sinistri con animali (domestici o selvatici);
  • sinistri avvenuti in ambito sportivo professionistico ed amatoriale.

Chi ha diritto al risarcimento danni da sinistro stradale?

Possiamo elencare le seguenti tipologie di soggetti:

  • Terzi non trasportati: persone presenti in un altro veicolo danneggiato, pedoni, ciclisti, ecc. Hanno diritto al risarcimento dei danni fisici e materiali subiti;
  • Terzi trasportati a bordo: persone presenti nel veicolo che ha causato l’incidente. Hanno diritto solo al risarcimento dei danni fisici, ma la cifra può essere ridotta in caso di concorso di colpa, o per alcune mancanze, come il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco se si tratta di motociclisti;
  • Non hanno diritto al risarcimento, invece, se responsabili del sinistro il conducente, se non è coperto da una garanzia accessoria (es. polizza infortunio conducente), il proprietario e i parenti del conducente.

La procedura per ottenere il risarcimento

Innanzitutto, la richiesta deve essere effettuata entro determinate tempistiche. I termini di prescrizione del diritto al risarcimento, in questo caso, sono di 2 anni, o 5 anni se il fatto è considerato un reato, ovvero se ci sono lesione colpose.

Ad ogni modo, prima deve essere fatta la denuncia del sinistro, entro 3 giorni dal fatto, utilizzando preferibilmente il modulo CAI (Constatazione Amichevole Incidente), in seguito può essere effettuata la richiesta di risarcimento:

  • Direttamente alla propria assicurazione (procedura diretta). Si tratta di uno strumento introdotto dal 1° febbraio 2007, che permette di chiedere l’indennizzo diretto alla propria compagnia assicurativa e non al colpevole. Sarà poi compito dell’assicurazione rifarsi sulla compagnia del conducente che ha provocato i danni.
  • Alla compagnia assicurativa del responsabile (procedura ordinaria).

La richiesta può essere effettuata tramite raccomandata A/R, con consegna a mano, tramite e-mail o nel sito della compagnia, ma devono essere indicati con precisione alcune informazioni:

  • Estremi dei soggetti coinvolti;
  • Estremi del sinistro;
  • Dati di eventuali testimoni;
  • Luogo e orari per fare ispezionare le cose danneggiate;
  • Attività lavorativa e reddito del danneggiato;
  • Entità delle lesioni subite;
  • Attestazione medica.

L’assicuratore, in seguito, deve formulare una congrua offerta o motivare un eventuale rifiuto, entro 30 giorni se il Modulo CAI è stato sottoscritto da entrambe le parti, entro 60 giorni se è stato sottoscritto da una sola parte, entro 90 giorni per i danni alla persona.

Dopo la formulazione dell’offerta, la compagnia deve liquidare il danno entro 15 giorni.

I danni alle cose

Devono essere risarciti i danni provocati ai mezzi, ovvero le spese necessarie per la loro riparazione, oltre a quelle accessorie (trasporto auto dal riparatore,…). Se il danno ha un valore superiore a quello del veicolo, però, il titolare viene risarcito entro i limiti del valore del veicolo prima del sinistro (…e, se lo demolisce, anche dei relativi costi di demolizione,…).

Per quantificare il danno, l’assicurazione si rivolge ad un perito di fiducia, incaricato di redigere una perizia indicante l’importo del risarcimento. Solitamente si tiene in considerazione il preventivo fatto da un carrozziere, e molto spesso l’importo non è pari alle aspettative del soggetto danneggiato, in quanto le compagnie assicurative tendono a giocare al ribasso.

Per ottenere il riconoscimento di un danno superiore è utile chiedere un supporto legale.

I danni alle persone

La compagnia assicurativa è tenuta a risarcire anche i danni alla persona, detti anche danni non patrimoniali, ovvero lesioni provocate dall’incidente stradale.

Il danno non patrimoniale oggi rappresenta una categoria unitaria e indivisibile, che racchiude in sé tre specifiche voci di danno (un tempo dotate di rilevanza autonoma):

  1. il danno biologico (ovverosia la lesione della integrità psico fisica), così ripartito:
    • Invalidità permanente: la quantificazione viene effettuata utilizzando delle apposite tabelle (non essendo ancora disponibili quelle nazionali, si fa riferimento a quelle dei vari Tribunali, tra le quali quelle più accreditate sono quelle del Tribunale di Milano e di Roma). Il calcolo tiene in considerazione i seguenti fattori:
      • Percentuale del danno biologico permanente subito: più è alta maggiore sarà il risarcimento;
      • Età del soggetto danneggiato: più è alta minore sarà il risarcimento.
    • Invalidità temporanea: l’assicurazione deve risarcire il soggetto per ogni giorno in cui non ha potuto compiere le sue attività a causa dell’incidente. Anche in questo caso devono essere consultati gli importi giornalieri previsti dalle tabelle.
  2. il danno morale (inteso quale sofferenza transeunte risarcibile in conseguenza di un reato nelle ipotesi previste dalla legge).
  3. il danno esistenziale (ovverosia il pregiudizio conseguente all’alterazione delle abitudini di vita del soggetto leso capace di incidere sulla vita di relazione di quest’ultimo).

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